Il processo di formazione dei decreti legislativi in Italia
Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio https://www.tism.it/ Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35]. Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. https://barbee-moser.hubstack.net/traduzione-documenti-la-guida-completa-per-un-servizio-di-eccellenza-1741086797 Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito.
- Rimane tuttavia la possibilità che un Dicastero per mandato e «con specifica approvazione del Romano Pontefice» (Cost. Ap. «Pastor Bonus», art. 18) possa emettere un Decreto generale legislativo a norma del can.
- In questo mio intervento rimarrò logicamente nell’ambito del Diritto della Chiesa, ma dovrò trattare argomenti che interessano anche l’ordinamento giuridico della Società civile, come sono soprattutto le questioni riguardanti l’interpretazione della legge e la doverosa tutela del principio della gerarchia delle leggi.
- Quanto al significato giuridico di questa «recognitio», essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore.
- Ringrazio Sua Eccellenza Rev.ma Mons.
- Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1.
Il Processo di Formazione dei Decreti Legislativi in Italia
Rimane tuttavia la possibilità che un Dicastero per mandato e «con specifica approvazione del Romano Pontefice» (Cost. Ap. «Pastor Bonus», art. 18) possa emettere un Decreto generale legislativo a norma del can. Comunque si tratterà, al più, di un atto di potestà legislativa non propria ma delegata. Dall’entrata in vigore della Cost. Visita il sito «Pastor Bonus» (1 marzo 1989) fino alla data attuale sono stati https://www.aits.it/ esaminati circa 1196 decreti generali di 54 Conferenze episcopali.
Il Processo di Formazione dei Decreti Legislativi in Italia
Quanto al significato giuridico di questa «recognitio», essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore. Ma, come si fece notare durante i lavori di preparazione del nuovo CIC, tale «recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed actus potestatis regiminis, absolute necessarius (eo deficiente actus inferioris nullius valoris est) et quo imponi possunt modificationes, etiam substantiales in lege vel decreto ad recognitionem praesentato»[41]. Da notare, però, che con la «recognitio» non si cambia né la natura né l’autore del provvedimento. 104 del Regolamento Generale della Curia Romana, e nelle risposte ai medesimi, in caso di interpretazioni autentiche o di chiarimenti, si procederà come stabilito ai precedenti artt. Articolo 26 – Se la divergenza di posizioni tra i vari Dicasteri competenti nella “recognitio” e l’importanza della materia esigessero un ulteriore studio, si potrà suggerire al Capo Dicastero interessato di procedere tramite una riunione interdicasteriale. Questa sarà convocata, con il benestare della Segreteria di Stato, d’intesa tra i vari Capi Dicastero interessati e sarà presieduta dal Capo Dicastero competente a concedere la “recognitio”». B) Interpretazioni delle leggi universali della Chiesa. «Pastor Bonus», con l’istituzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha risolto in linea di massima la predetta questione, e riempito così una lacuna giuridica, che lasciava nella sola enunciazione di principio fatta al can. Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto. Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997. [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2). Questa peculiare forma d’interpretazione autentica per modum legis, che non trova adeguato riscontro negli ordinamenti civili, non soltanto ha fondamento in una tradizione millenaria che affonda le sue radici nel diritto romano, ma poggia su solide ragioni dottrinali riguardanti la nozione stessa della legge canonica e della potestà ecclesiastica[13]. [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana.